Tutte le procedure e le novità sui diritti di esclusiva e sulle zone di operatività degli Agenti di Commercio e dei Rappresentanti. Preavvisi e clausole espressamente pattuite
Il contratto di agenzia deve necessariamente contenere una clausola che stabilisce l'esistenza di un limite territoriale previsto per l'esercizio dell'attività.
L'attività di ogni agente infatti viene effettuata in un ambito geografico ben definito, all'interno del quale potrebbe anche essere previsto un diritto di esclusiva.
Nel contratto d'agenzia l'esclusiva di zona può essere presunta, questo aviene nel caso in cui non è presente una regolamentazione nel contratto individuale, in questi casi i confini coincidono con l'ambito territoriale nel quale operano generalmente le parti.
L'esclusiva però non è un requisito fondamentale del contratto di agenzia, e quindi può essere derogata unilateralmente se è riconosciuta solo ad una delle parti, oppure in modo bilaterale se concessa ad entrambe.
Il contratto dovrebbe poi specificare se è intenzione dell'azienda avvalersi di altri agenti nella zona di competenza e la possibile esecuzione in zone diverse.
Proprio quest'ultimo caso è particolamente frequente se l'Azienda ha delle sedi in tutto il territorio nazionale, quindi occorre necessariamente specificare se all'agente che ha concluso l'affare spettano delle provvigioni, oppure se spettano eslcusivamente all'agente della zona in cui il contratto ha esecuzione, oppure in parti uguali.
L'azienda potrebbe inoltre riservarsi il diritto di intervenire direttamente presso i clienti per mezzo di propri incaricati, fermo restando il diritto dell'agente alla provvigione, che in casi eccezionali potrebbe essere eventualmente ridotta.
Considerando che la zona di attività può variare o essere sostituita, per evitare possibili controversie in merito, è opportuno specificare alcune modalità nel contratto individuale, specificando in particolare un termine di preavviso.
Questo termine è fissato in 2 mesi se 1'agente è plurimandatario, mentre i mesi diventano 4 nel caso in cui l'agente sia monomandatario, a meno che la variazione della zona non sia di rilevanza minima e senza modifiche importanti sulla parte economica del rapporto.
Se entro 50 giorni dalla proposta l'agente comunica che di non accettare il cambiamento di zona, tale comunicazione valeufficialmente come recesso del preponente dal contratto per iniziativa propria, con conseguente riconoscimento all'agente delle specifiche indennità.
E' inoltre possibile concordare tra le parti in forma scritta, una diversa decorrenza del preavviso, anche se non può essere di durata inferiore a quella previsto per la risoluzione del rapporto.
Nel contratto di agenzia è possibile specificare un accordo che limiti in qualche modo la clientela riservata all'agente rispetto ad alcuni clienti particolari contattati direttamente dall'azienda e con i quali quest'ultima tiene alcuni rapporti commerciali come ad esempio la grande distribuzione, i supermercati o gli enti pubblici.
L'esistenza della clausola che regola i 'clienti direzionali', e che di fatto riserva alla casa mandante alcune tipologie di clienti, rappresenta indirettamente una limitazione al concetto di zona di attività, e quindi per fare in modo che abbia pieno valore giuridico, deve essere espressa per iscritto e deve indicare espressamente i nominativi di tali clienti riservati.
Se questa clausola non è espressamente pattuita e presente in forma scritta nel contratto di agenzia, oppure se non sono stati indicati i nomi dei clienti direzionali, all'agente spettano comunque le provvigioni sugli ordini di tali clienti direzionali non nominati, indipendentemente dal fatto che l'agente non abbia partecipato alla raccolta dei relativi ordini.
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