Le figure cardine di ogni rapporto di compravendita: affinità e differenze, diritti e doveri, legislazione e tutele.
L'agente e il rappresentante, figure diverse ma del tutto assimilabili nelle loro modalità operative, sono intermediari che mettono in relazione due o più parti fra loro lontane allo scopo di concludere dei contratti tra loro.
Le relative attività sono regolata rispettivamente dagli articoli 1742 e seguenti e dall'articolo 1752 del Codice Civile.
La loro categoria è assimilabile ai lavoratori autonomi poiché svolgono la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, ma allo stesso tempo sono anche imprenditori poiche si avvalgono di una propria organizzazione, anche solo a livello personale, sostenendone i costi ed i rischi relativi.
Al contrario di ciò che sovente avviene, non è quindi corretto utilizzare al loro riguardo termini come "assunzione", "dimissioni" o "licenziamento".
Nella normativa che queste norme esaminano, l'intermediazione prodotta dal mediatore è del tutto esclusa.
Per quanto riguarda la figura di intermediario quindi, provvigioni ed eventuali rimborsi spese vengono corrisposti da entrambe le parti messe in rapporto per la conclusione dell'affare.
La caratteristica principale dell'agente di commercio è quella di avere esclusivamente la facoltà di proporre al preponente la conclusione del contratto: a quest'ullimo infatti spetta unicamente il diritto di concluderlo.
Il rappresentante invece, a differenza dell'agente, possiede formalmente la facoltà di "concludere" i contratti stipulati.
Questa figura è quindi di fatto quella di un agente cui la preponente ha conferito la rappresentanza, nei limiti espressi dalla procura affidatagli e specificati nelle norme contrattuali, e nel rispetto delle regole sulla rappresentanza specificate dal Codice Civile.
Il subagente invece è il termine che viene utilizzato solitamente per indicare un intermediario che svolge la sua attività per conto di un agente che, eccezionalmente in questo caso, assume la forma giuridica del preponente.
Questo intermediario è a tutti gli effetti un agente di commercio che ha con l'agente-preponente lo stesso tipo di legame giuridico di quello più comune che ha l'agente-preponente con il suo preponente.
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