L'automobile, lo strumento principale del rappresentante

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Tutte le forme di autovetture del nostro ordinamento possono essere utilizzate dall'agente di commercio per svolgere il proprio lavoro, vediamo le indennità e i contributi a cui è possibile aderire

L'auto costituisce senza dubbio sia per l'agente che per il rappresentante di commercio il principale bene strumentale.

A livello fiscale, l'autovettura viene iscritta tra le entrate ammortizzabili, con deduzione delle quote di ammortamento nei vari esercizi.

Il Codice della strada definisce gli autoveicoli come veicoli a motore con almeno quattro ruote, e li classifica in 10 categorie ben distinte: autovetture, formalmente veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; autobus; autoveicoli per il trasporto promiscuo ovvero aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 5,5 o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di oggetti e in grado di contenere al massimo nove posti tra cui è compreso quello del conducente; autocarri; trattori stradali; autoveicoli destinati a trasporti specifici; autoveicoli per uso speciale; autotreni; autoarticolati; autosnodati; autocaravan, ovvero iveicoli dotati di una speciale carrozzeria e attrezzati in modo permanente per essere destinati al trasporto e all'alloggío di un massimo di sette persone, compreso il conducente; mezzi d'opera.

Nel corso degli anni il ministero dei trasporti, per adeguarsi a importanti direttive comunitarie, ha modificato la classificazione dei veicoli: ora anche in Italia sono presenti solamente due sole categorie: quelli adibiti al trasporto di persone, individuati nella categoria M1, e quelli destinati al trasporto di oggetti, individuati dalla lettera N.

Da questo momento quindi, come inevitabile conseguenza di questa direttiva, non possono più trovare applicazione le norme nazionali che individuano i cosiddetti "autoveicoli per trasporto promiscuo", ovvero quelli destinati al trasporto di persone e cose.

Ora quindi gli autoveicoli della categoria M1 possono essere classificati solamente come "autovetture" e non più come "autoveicoli per trasporto promiscuo".

Per effetto di questa direttiva comunitaria, i codici che individuano le carrozzerie delle autovetture facenti parte della categoria, indicati sulla carta di circolazione, sono i seguenti: SA Autocaravan, SB veicoli blindati, SC ambulanze, SD autofunebri per quanto riguarda le autovetture ad uso speciale, mentre AA berlina, AB due volumi, AC familiare, AD coupè, AE decapottabile, AF veicolo ad uso promiscuo per quanto riguarda le autovetture tradizionali.

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